Come gestire i sinistri di veicoli non identificati o non assicurati

Sai come gestire un incidente causato da veicoli non assicurati o ancor peggio, non identificati?

Come tutti ben sappiamo, in Italia dal dicembre 1969 – per effetto della Legge 990  (oggi abrogata dall’entrata in vigore del “Codice delle Assicurazioni private”) –  è obbligatorio assicurare ogni autoveicolo o motoveicolo circolante, cosicché in caso di incidente  il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento.

A tale obbligo però fa purtroppo oggi da contraltare l’elevato  numero di veicoli non assicurati; secondo le stime dell’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), elaborate sulla base dei dati della Motorizzazione Civile, nel 2017 sono stati ben 2,8 milioni i veicoli senza copertura assicurativa in movimento sulle strade italiane, pari al 6,3% del parco circolante.

Nel ricordare che –  a norma dell’articolo 193 del “Codice della strada” – la sanzione prevista per chi è sprovvisto della  copertura assicurativa RCA è pari ad una somma compresa tra 841€ a  3.366€ (oltre al sequestro del veicolo), con questo articolo desideriamo darvi consigli su come gestire quei malaugurati sinistri occorsi con veicoli non assicurati oppure non identificati (si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il conducente, dopo l’incidente, riesca a darsi alla fuga senza consentire al danneggiato di annotarsi gli estremi della targa).

Ovviamente, chi lo desidera, potrà dare in gestione il sinistro ad un legale esperto (a maggior ragione se si è saggiamente sottoscritta la copertura assicurativa di “Tutela legale”), ma per chi vuole essere indipendente nella procedura, ecco cosa fare.

A CHI RICHIEDERE IL RISARCIMENTO

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada” è un fondo istituito già con la Legge n. 990 del 1969 (oggi disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005)  e gestito dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), società ad integrale capitale pubblico che agisce sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, e ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati.

Il fondo agisce in tutta Italia per mezzo di Compagnie assicuratrici cosiddette “designate”,  che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro.

QUALI SONO I CASI PREVISTI

Purtroppo non tutti i sinistri sono risarcibili; il “Fondo di garanzia” infatti interviene soltanto per queste specifiche ipotesi:

  1. Sinistro con veicolo non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con franchigia di 500 Euro;
  2. Sinistro con veicolo non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  3. Sinistro con veicolo assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  4. Sinistro con veicolo messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.

E’ altresì previsto il risarcimento del danno anche nei seguenti casi ulteriori:

  • Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
  • Sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;

L’intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro.

LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Per ottenere il risarcimento, si deve andare sul sito del Fondo di Garanzia, individuare la propria casistica e, successivamente, seguire i passi operativi suggeriti, avendo cura di conoscere, al momento della compilazione del modulo online, oltre ai dati anagrafici e del veicolo danneggiato, anche i seguenti dati:

  • la data sinistro
  • la regione nella quale si è verificato il sinistro
  • il tipo di danno subito
  • Descrizione del sinistro e indicazione di eventuali testimoni
  • Se sono intervenute autorità

I 4 PASSI DA SEGUIRE PER L’INVIO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Ecco, in sintesi, cosa fare per inoltrare la richiesta:

  1. Compilazione del modulo online di richiesta di risarcimento
  2. Stampa in doppia copia e firma del modulo di richiesta di risarcimento
  3. Invio per raccomandata A/R del modulo firmato e degli allegati all’Impresa cessionaria competente (trovate  l’indirizzo sul modulo)
  4. Invio per Posta elettronica certificata (PEC)  del solo modulo firmato (senza allegati) a Consap all’indirizzo richiestedirisarcimento@pec.consap.it .

Nell’augurarvi di non trovarvi mai a dover affrontare sinistri del genere, vi consigliamo di dotarvi anche di una buona dose di pazienza in quanto le tempistiche per ottenere il rimborso di tali incidenti tendono ad andare per le lunghe.


Questo articolo è stato scritto da Davide Del Ninno, titolare di Campersereno e Assireno, le agenzie della Natali e Del Ninno Servizi Assicurativi. Davide è anche Assicur-attore di lunga fama!